Art. 3.
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari).

      1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.
      2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.
      3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
      4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a

 

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porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
      5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
      6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
      7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.