1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.
2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a